GRANDE VITTORIA DELL’OSSERVATORIO DEL CITTADINO-CONTRIBUENTE E DEL SUO PRESIDENTE NICOLA RAMUNDO CHE DA ANNI SI BATTE PER UN FISCO PIU’ EQUO E UMANO: GRAZIE ALLE TANTE SEGNALAZIONI, INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI E SOLLECITAZIONI TRIBUTARIE ORA ANCHE I GIUDICI SONO DALLA PARTE DEI CONTRIBUENTI.

Si definisce “evasione di sopravvivenza” e le sentenze pilota che assolvono gli imprenditori per questo genere di reato sono in aumento.

Non pagare l’Iva perché stretti dalla crisi economica potrebbe non costituire un illecito penale, se si dimostra al Giudice che non mancò la volontà di adempiere ai doveri con il Fisco, ma soltanto la possibilità materiale di farlo. A maggior ragione nel caso in cui il creditore, cioè lo Stato attraverso l’Agenzia delle Entrate, risulta essere il primo debitore dell’azienda ‘incriminata’.

Secondo una recente sentenza della Cassazione n. 15176/2014 se c’ è assenza di dolo e assoluta impossibilità di far fronte all’obbligazione tributaria non cè alcun reato penalmente perseguibile.

Il verdetto della Cassazione conferma l’assoluzione da parte dei giudici di Milano di un imprenditore imputato del reato di omesso versamento Iva. Il Tribunale milanese ha ritenuto non configurabile l’intenzione dolosa, sul rilievo dell’esistenza di un’obiettiva situazione di illiquidità della società di cui l’imputato era legale rappresentante, dovuta peraltro ai sistematici e gravissimi ritardi nei pagamenti da parte dei clienti.

I CASI

L’ultimo riconoscimento giuridico dell‘evasione da sopravvivenza, si riferisce al caso di un imprenditore commerciale valdostano, che è stato prosciolto dall’accusa di non aver versato 76mila euro di Iva perché la Corte ha riconosciuto che “il fatto non sussiste”. Infatti il giudice ha asserito che “non c’è stata la volontà di omettere il versamento, ma esso non era possibile per cause di forza maggiore dovute alla crisi dell’aziendale”.

Epilogo analogo per un imprenditore milanese, accusato di aver evaso l’Iva per 180mila euro. È la storia del titolare di un’impresa informatica, inizialmente condannato a 6 mesi di reclusione per omessa dichiarazione di Iva, assolto dopo il ricorso dei legali. Anche in questo caso il giudice ha ritenuto che mancasse la “volontà di omettere il versamento”. Nel processo, si è cercato di dimostrare che l’imprenditore aveva evaso l’imposta “a causa della difficile situazione economica
dell’impresa e, più in generale, della crisi finanziaria del Paese”.

Sempre nel 2013, una precedente sentenza assolveva un imprenditore, residente in provincia di Treviso e amministratore delegato di un’impresa veneta. Il caso è ancora più paradossale poiché l’azienda si è trovata impossibilitata a saldare il proprio debito IVA con l’Agenzia delle Entratepoiché i soldi delle fatture emesse non erano ancora stati incassati. E il saldo doveva pervenire in buona parte dai pagamenti di alcuni Comuni debitori. Purtroppo lo Stato fa presto a chiedere, ma spesso fatica a saldare i propri debiti…

Un’altra sentenza era stata emessa dal giudice Angelo Maria Socci del tribunale di Terni, il quale aveva assolto un imprenditore titolare di un’agenzia di vigilantes in Umbria, che, sempre a causa della crisi economica, non aveva potuto versare l’Iva nei termini di legge, per un ammontare di oltre 196mila euro. Anche in questo caso il ‘cattivo debitore’ era un ente pubblico per conto del quale la sua ditta aveva effettuato alcuni lavori e che non aveva ancora corrisposto i pagamenti.

Qualche anno fa toccò a un imprenditore edile di Firenze, che non versò 176mila euro di Iva. Su richiesta del pm, il gip emise un decreto penale di condanna da 7.500 euro. L’imprenditore fece ricorso. Aveva un appalto importante ma gli era stata pagata solo la metà dell’importo, cifra che l’uomo preferì destinare agli stipendi dei dipendenti e ai fornitori, anche per finire in tempo il lavoro e non dover pagare, addirittura, una penale.

Anche in questo caso fu assoluzione per “carenza dell’elemento psicologico”. “Il processo penale impone di valutare e di provare la volontarietà dell’omissione, volontarietà che nel caso di specie non sussiste, causa la crisi finanziaria che ha posto” l’imprenditore “in una condizione di illiquidità”.

A buon intenditor poche parole!!!
Nicola Ramundo – presidente Osservatorio del cittadino – contribuente